nisi tantundem ejusdem quantitatis et qualitatis; nam in his rebus plus entitas physica attenditur, quam valor earum exstrinsecus: unde reddi debet una libra butyri pro una libra butyri, nulla habita ratione, quod pretium variatum sit, si tamen adhuc res sit in commercio. Quod si rem in natura non habeat mutuatarius, tenetur solvere illius valorem, habita ratione temporis et loci, ubi juxta conventionem restituenda erat res mutuata 2: et si conventio nulla sit inita, solutio fit juxta valorem, qui obtinebat eo in loco ac eo tempore, quo res fuit mutuo data. Si 2, satis est, ut idem valor extrinsecus detur, etsi moneta quæ tradita fuit, interim creverit, vel decreverit 3; nam ubi de pecunia numerata agitur, magis valor extrinsecus attenditur, quam entitas physica; et revera objectum contractus non est ipsa aurea moneta ut talis, sed ejus valor: hinc illud, in pecunia non corpora quis cogitat, sed quantitatem. Excipitur tamen casus, quo sint mutuo dati nummi aurei vel argentei, et conventum sit de aliis in eadem specie et quantitate reddentis: tunc conventio servanda est; quod si haberi nequeat vel sint extra usum, vel intrinsecus eorum valor fuerit immutatus, tunc tantundem erit dandum juxta bonitatem insitam nummis quo tempore fuerunt dati. Unde si mutuo data sint 10 ducata argentea talis anni, 10 ducata argentea talis anni reddenda sunt, si talis fuerit conventio (art. 1821; C. A. 985; C. G. 1821; C. S. 1767; C. P. 1980; C. M. 1711; C. T. 1014). - 627. Charta-moneta: nummus papiraceus (vulgo, carta-moneta) tenet locum veræ monetæ (ex legis præscripto, nisi fiat manifesta injustitia), quæcunque sit ejus qualitas, sive ænea, sive argentea sive aurea: unde quodcunque mutuum in eo potest restitui, nou obstante contraria stipulatione. Sane cum hæc charta causa supremæ ac publicæ utilitatis excogitata sit, si cuiquam fas esse illam refutare, non satis bono reipublicæ esset provisum. Unde illam exhibens illud Plauti usurpare potest: agite, inspicite, aurum est; sed etiam quisque facile potest respondere: profecto aurum est, sed comicum. (V. Carrière, De Contractibus, n. 407.) Si quis vere vult, ut restitutio in auro proprie dicto (si mutuo aurum dedit) fiat, id unum suggerunt, ut stipulatio sit, quod restituantur tot nummi talis anni, talis regis; vel melius ut tribuantur tot unciæ auri; vel ut restitutio fiat in extera regione, ubi nummus papiraceus nullum habet valorem (si sit res inter mercatores sine fraudis suspicione fieri potest); vel etiam statui potest, ut si solutio fiat in nummis papíraceis, aliquid amplius solvantur, habita ratione damni. Qui chartas nummarias currenti pretio emerit et easdem postea vendiderit lucrum faciendo, non lucratur contra justitiam (item dicendum, si cum auro ipsas permutet et lucretur); si absit fraus et monopolium, sed ratio habeatur communis æstimationis (al bollettino della 1 Vi ho prestato 100 bottiglie di vino di Bordo; siete obbligato di restituirmi 100 bottiglie di vino di Bordo; vi ho prestato 100 misure di frumento, siete tenuto di restituirmi la stessa quantità di frumento, e della qualità di quello che vi ho consegnato. » 2 Per esempio: Sempronio mutuò a Cajo 200 bottiglie di vino di Marsalla ch' erasi obbligato di restituire a Parigi fra mesi sei. Se, trascorso questo termine, Cajo non è in potere di restituirle, sarà tenuto a restituire il valore delle 200 bottiglie, giusta il valore che avevano a Parigi all'epoca in cui dovea farsene la restituzione. 3 Per esempio: Voi mi avete prestato 10 monete d'oro da 20 franchi, il che forma una somma di 200 franchi: in appresso una legge attribuisce a queste monete il valore di 22 franchi. Sarò io obbligato a restituirvi le dieci monete che m' avete consegnate? no (intellige, præclusa conventione): sono obbligato soltanto di restituirvi una somma di franchi 200, perchè non le specie monetate, ma il valore che esse rappresentano, forma la materia del prestito. SCAVINI, Theologia etc. Tom. II. 27 Borsa); valor enim illorum modo augetur modo decrescit, ut merces ordinaria, et syngraphæ status, vel saltem ut chirographa periculosa in platea publice exposita. Ita Bouvier, De Contractibus, a. 2. 628. Usuræ usurarum: prohibitæ sunt usuræ usurarum : nempe usuræ debitæ, si non solvantur, non ideo ex se induunt natura sortis, ut istæ usuræ et alias usuras producant. Neque suffragatur pactum, si quod initum sit 1; hoc enim lucrum communiter uti turpe habetur, cum repugnet dari accessionem accessionis. Excipiunt. tamen (etiam in conscientia ob rei ipsius æquitatem): 1) si usuræ revera naturam sortis sumant: ut est si priori aliud debitum substituatur specie diversum 2; vel si persona debitoris aut creditoris mutetur ; 2) si agatur de pensionibus (vulgo, rendite scadute), quæ debitæ sint inquilinis a conductoribus; vel de fructibus (frutti maturati) debitis causa census aut vitalitii: usuras enim producunt a die judicialis postulationis aut factæ conventionis; tunc enim non conside. rantur ut quid accessorii, sed censentur induere naturam debiti principalis; 3) si agatur de aliquo tertio, qui alicui creditori, debitoris. ipsius nomine, usuras aut debitos fructus pependerit. Tales exceptio nes a lege civili inductas admittunt etiam in conscientia, quia æquitati sunt consonæ, ut dictum est. Attamen lex civilis non obtineret in conscientia, si permitteret cuique usuras usurarum pacisci et exigere pro libitu, ut enim id licitum sit, requiritur tum ut usuræ usurarum sint juxta æquam legis ipsius determinationem; tum in judicio prudentum revera censeantur induere naturam capitalis. V. Append. xxx11, Lib iv, ubi plura de mu tuo et usura. (T) Pag. 357 629 Ludere precibus: non est illicitum ludere precibus sacris applicandis pro victore; quia malum quidem est adhibere spiri tualia propter profana: non vero adhibere profana propter spiritualia, prout probat bonorum usus; esset enim potius se obligare sub conditione ludi. Si tamen unus luderet pecunia, alter precibus, hoc utique esset simonia. V. Liguori, Op. Mor., 1. 11, n. 882. 630. Cogere ad ludum: si cogens ad ludendum propria peritia alterum valde superabat, non potest cogens retinere quod lucratus Vi ho imprestato in addietro lire 100 di Milano; posso io ora pretendere in coscienza, che me li restituiate in tariffa, secondo il prescritto e la riduzione della odierna tegge civile ? Il ragguaglio legale porterebbe per lire 100 di Milano lire 70 e cent. 75 di Piemonte, quando nel corso ordinario basterebbero circa franchi 67. R. La determinazione del valore delle monete essendo d'interesse pubblico, la legge civile ha il diritto di stabiliria; e però, secondo i più, in rigore ben io posso con coscienza appellare alla tariffa vigente, quando nen vi sia stato patto in contrario nè frode. › 1 Usura usurarum in jure dicitur etiam usura composita': et suo nomine anatocismus, a græco ana, supra, et tocos, usura. 2 Se Sempronia creditrice verso Mevio di franchi 3,000 di capitale e di 300 d'interessi, si costituisce in dote questa somma di 3,300, il debitore non più della somma di 3,000 cogli interessi di 300, ma di una dote di 3,300 dee gli interessi. 3 Per esempio: Se io dovendo a Tizio la somma capitale di franchi 1,200, cedessi un mio credito verso Cajo di 4,000 di capitale, e 200 d'interessi. Se Cajo rendesi moroso al pagamento, dovrà pagare gli interessi di tutta la somma.• 4 Tizio si rende fidejussore per il prezzo di fitto d'una casa fatto da Mevio verso il proprietario Cajo; Mevio rendendosi tardivo nel pagamento, Tizio fidejussore è costretto a pagare a di lui scarico. Nella restituzione che Mevio deve fare, si devono calcolare gli interessi del prezzo del fitto dal giorno del fatto pagamento. Cod. spieg. est; nam æquale non fuit periculum neque spes, sed tenetur illud restituere saltem juxta mensuram peritiæ, qua alteri præcellebat. Si valde non superabat adversarium, probabilius docent cogentem posse, per se loquendo, retinere lucrum a tali ludo reportatum; non enim coactio aut ludus, sed potius casus et diligentia cogentis fuit causa damni. Sane si cogens perderet, teneretur solvere, et alter possel solutum retinere ; ergo a pari poterit retinere, si vincit. Præterea contractus ille, non obstanie tali coactione, fuit satis utrinque volunta. rius et validus juxta communem sententiam; ergo ex se effectum suum producere debet. Diximus: per se loquendo ; quia si metum passus petat restitutionem, metum incutiens restituere tenetur lucratum; nam metum passus potest pro suo arbitrio contractus rescissionem postulare. 1. Liguori, Opus Mor., I. ini, n. 880. 631. Sortitio privata (riffa, lotteria) : « Le lotterie (ad rem Frassinetti, Compendio, Dota 78) per sè sono lecile, purchè non v'intervengano frodi o non siavi eccesso nel lucro. Quando pero sieno a favore di cause pie, si permette un lucro anche maggiore del giusto (Gury, t. 1, n. 943); infatti quando sieno a pro di qualche opera di be. neficenza o di religione hanno piuttosto ragion di sussidio limosi. niero che di contratto, la qual cosa si sa da chiunque ci prende parte. Dove la legge regola le lotterie devono farsi giusta il prescritto della medesima ; tuttavia potendosi credere che la legge su questa materia sia soltanto penale, quando si trovano penitenti, che tengano tali lotterie, anche a proprio vantaggio, i quali come si prevede non potrebbero indursi a credere che tali leggi possano obbligare in coscienza, il copfessore dovrà lasciarli in buona fede. » Quoad has sortitiones en legis civilis determinatio 10 febr. 1855: (art. 1): È vietata ogni sorta di lotteria, qualunque denominazione le sia data... il regio lotto è per ora provvisoriamente mantenuto. (Art. 2): Sono eccettuate dalla proibizione le lotterie di oggetti mobili donati senza verun compenso dal proprietario ed aventi per unico scopo opere di pubblica beneficenza, nelle quali opere totalmente s'impieghi il ricavo brutto della lotteria. Queste lotterie dovanno essere dal governo specialmente autorizzate, e saranno rette da un regolamento da farsi per decreto reale. Puniuniur autem inobedientes mulcta pecuniaria, proventuum confiscatione, et aliquando etiam carcere; provideant ergo illi quorum interest. Vide etiam Reg. Decretum 4 martii 1855. 632. Sortitio publica (Lotto): quoad sortitionem publicam (vulgo regio lotto), vide Petitti, Del giuoco del lotto considerato ne' suoi effetti morali, politici ed economici, Torino 1853: en hujus operis capita: N Monte di Pietà; La vigilia dell'estrazione ; Il banco del giuoco; La sera della chiusa ; L'estrazione ; La vincita ; Il giuocatore deluso; La famiglia del giuocatore; Il giuocatore in carcere.... allo spedale.... al manicomio; Il giuocatore suicida. Megno della più severa avvertenza (ait cap. viii) è il contegno tenuto dai sommi Pontefici riguardo al lotio.... Custodi della morale evangelica, le decisioni loro su di essa fondate hanno per tale rispetto un ben maggior peso; perocchè debbono a giusto titolo servir di norma ad ogni Stato che professi la cattolica credenza. La Chiesa romana fu mai sempre molto sollecita nell'indirizzare co' più savi insegnamenti i popoli che ne dipendono, ai principii della morale cristiana, e le sue direzioni meritano a buon diritto quel rispetto e ade. sione, che competono al Vicario di Cristo quaggiù. ; Et Diarium l'Armonia an. 1853, n. 63: i I sommi Pontefici, non si tos to cominciò a dilatarsi il giuoco del lotto nel secolo XV e XVI, che lo proibirono ne' loro Stati (ut Alexander VII, Innocentius XI, XII, Clemens XI et maxime Benedictus XIII). Ma vedendo che l'ardore del giuoco invece di spegnersi s'infiammava e che i giuocatori correvano agli Stati vicini, in cui era aperto il giuoco; che parecchi milioni usci. vano perciò dallo Stato senza alcun compenso ed irreparabilmente; che la proibizione non serviva che ad aumentar la colpa, revocarono le loro proibizioni » (uti Innocentius XIII, Clemens X et XII). Iterum Armonia, an. 1863, n. 22: Il Governo pontificio ed il giuoco del lotto: , Volendo riparare a' danni materiali, dopo aver riparato gli spirituali, vollero restituire al popolo con una mano ciò che ne riceve. vano col giuoco dall'altra. Quindi decretarono, che tutto il prodotto, fino ad un bajocco, fosse distribuito in elemosina. Per tal modo, piú da padri che da principi, accondiscendono alla cieca frenesia del popolo, che ad ogni cosio vuole riempiere gli scrigni del fisco, tornandogli a restiluire ciò che pazzamente volle dare. Ma, e non sarebbe meglio non fomentare questa frenesia del popolo, ed abolire il giuoco ? - Certo che si; chi ne dubita? Ma per ciò fare bisogna, o che il popolo non esca più dallo Stato a giuocare, qualora il Pontefice abolisse il giuoco; ovvero che i principi, limitrofi particolarmente, aboliscano anch'essi il giuoco. Ora, nè l'uno nè l'altro sta nelle mani del Pontefice. Tocca a’detrattori del governo pontificio procurare o l'uno, o l'altro. » In Libro, Memorie di religione, di morale e di letteratura (vol. v, p. 35) legitur « È ben difficile il vincere; indovinate nei novanta numeri del lotto quanti ambi ci sono; quattromila e cinque. Il vostro ambo pariglia contro quattromila e quattro; se in un'urna vi fossero quaitromila palle nere ed una sola bianca, sperereste voi che mossa l'urna si estraesse la bianca ? Che diremo poi dei terni, che sono centodiciassettemila e quattrocentottanta ? Che delle quaderne, che sono due milioni cinquecentocinquantacinquemila e centonovanta ? Che delle cinquine, che sono quarantatré milioni, noveceoloquarantanovemila e dugentosessant'otto 9, – V. Terquem, Nouveau Manuel complet d'Algèbre, Paris, ubi hæc sortitio lamuatur ut immoralis, irreligiosa, anti. socialis, im politica, etc. (U) Pag. 369. 633. « Le Banche pubbliche sono luoghi, ove molti particolari riuniscono le loro ricchezze o per semplicemente custodirle, o per darle ad imprestito sopra un annuo profilio, o per contrattarle fra loro; acciocchè tutte queste operazioni combinate e riunite in un luogo solo, rispettato da tutti e meritevole di confidenza universale, si rendano più facili, più sicure e meno dispendiose a ciascuno in particolare. Esse sono in sostanza un modo di centralizzare il credito commerciale del paese per attivarne la circolazione; sono veri intermedi tra chi offre la sua ricchezza, che gli è soverchia, e chi la chiede, perchè ne ha bisogno. Una parte dei cittadini alida alla Banca sotto l'uno o l'al. tro titolo, il proprio danaro o il proprio credito. Se fra chi lo alfida e chi lo concede v'è uguaglianza, se la Banca då tanto daparo e tanto credito quanto danaro o quanto credito ha, non v'è allora pericolo nė pel commercio, nè per i particolari, nè per il paese. Per facilitare queste operazioni commerciali le Banche danno cedole o biglietti. Questi non sono carta monetala, ma sono veri titoli di credito verso la Banca che danno a chi li possede il diritto di riprendere o con: trattare la somma enunziata nei viglietti a qualunque momento gli piaccia di chiederla o contrattarla. Perchè ciò sia legalmente eseguito, le Banche non debbono rilasciare che tanti biglietti quanti ne possono effettualmente realizzare; cioè a dire quanta è la ricchezza reale che si trova affidata loro, nell'un modo o nell'altro, dai depositanti. Emettere i biglietti per somma maggiore della posseduta è pure un uso di alcuni Banchi e di alcuni paesi; ma uso forse non onesto, e certamente pericoloso non onesto perchè colle cedole eccessive si assume un debito superiore alle proprie forze; altamente pericoloso, perché si gitta così la diffidenza pubblica anche sopra quella parte di debito che si può pagare. Non è però necessario che questa ricchezza sia tutta attualmente rappresentata dalla moneta esistente nella cassa; perchè la ragione e l'esperienza mostrano che la parte maggiore dei biglietti rimane certamente nella circolazione. Ma qual è questa parte? sopra tal punto dissentono gli economisti nella teorica. La pratica però dei paesi più abituati al traffico e dei Banchi più onesti si è di ritenere sempre in cassa, a disposizione dei richiedenti, un terzo almeno della somma che le cedole rappresentano; e quindi rilasciare le cedole anche per minor somma che non sia tutta la proprietà loro, perchè possano essere pagate subito alla prima richiesta che se ne faccia. Civiltà Cattolica, ser. 4a, t. xI, pag. 604. |