Obrazy na stronie
PDF
ePub

si riferiscono infiniti luoghi di gius, in ispecie giustinianeo (57) che in tutte le sue parti ivi si scorge benissimo conosciuto.

Con le irrefragabili prove della conoscenza e dell' uso del gius ́ nostro anche nel clero, conclude il Savigny nel secondo volume la prima parte della sua Istoria del Romano Diritto nel medio evo. In calce a questo secondo volume viene, come già dissi, l' Opera di Pietro che s' intitola Exceptiones Legum Romanorum. Il piano della edizione è il seguente. Il testo è con fino discernimento liberamente compilato sulla vecchia edizione e sul MS. parigino; in alcuni luoghi havvi anche il paragone degli altri MSS. I palpabili errori o di scritto o di stampa furono levati via senza dirlo. Ad ogni passo del testo che discende dal gius romano se ne riferiscono in nota le fonti, contraddistinguendo per asterischi quando le si riportarono a parola e quando unicamente nel fondo della disposizione (58); se occorron luoghi delle Pandette si adducono le varianti della fiorentina e della volgata lezione. Per le Novelle si allega sempre Giuliano, essendo che di questo e non di quelle si giovasse l'autore. Dietro all'opera di Pietro trarrebbero in appendice le Glosse Torinesi, se troppo tardi scuoperte e conosciute dal Savigny, non si fosse dovuto contentare di collocarle, come fu detto, in fondo al terzo volume. Presentemente vengono dopo Pietro due indici copiosissimi, nei quali si esibisce il confronto di quanta parte del Romano Diritto trapassò nelle leggi e nelle varie collezioni di gius de' nuovi stati del medio evo, ond'è qui parola. Corre il primo Indice per l'ordine delle fonti del medio evo rappresentate in questo secondo volume (59) come il secondo giusta l'ordine delle romane Per cotal guisa basta unicamente percorrere questi indici, onde sapere quanta parte o tutti o ciascheduno in particolare dei libri del gius nostro avessero

[ocr errors]

(57) Del codice per esempio vi sono dieci leggi, cioè: La 1. 11 pr. lib. V. Tit. 17. E le leggi 2, 4, 6, 11. Tit. 43. Leg. 3 vers. Sententia etc. Tit 44 Leg. 1, a Tit. 49. Leg. 1, Tit. 5o tutte del libro VII. Leg. 7, Tit. 4, 1h. 8.

(58) Quelli di primo geneve ne hanno due **, le seconde uno

nulla.

[ocr errors]

gli altri

(59) Ove peraltro era chiaro in guisa da on dubitarne che s'era lavorato sul gius Romano come in Papiano, il Breviario, la più parte di Pietro, gli Scolii a Giuliano, il Dictatum de Consiliariis, la collectio de tutoribus, il Corpus finium regundorum, la lex Utinensis, e il Brachilogo, non vi è confronto.

parte nella legislazione e nella giurisprudenza di que'popoli (60). In questo penosissimo lavoro non ebbe il Savigny verun 'sussidio senonchè pei capitolari in Baluzio, e Reginone. Ogni resto può quasi intieramente dirsi opera sua (61). Sicchè quand' anche non fosse riuscita completa non per ciò scemerebbe la menomą parte di sua lode. Non derida il filosofo le umili fatiche e le pene tante che nell'ingrato lavoro dovè patire l'illustre filologo e se nel rintracciare le cause di quelli oscuri eventi, onde al dire del Vico è più tenebrosa l'età di mezzo che non l'antichità più remota, verrà talvolta a consultare le dotte carte del Savigny, certo sia di vedersi sfolgorare dinanzi agli occhi tanta luce e verità di fatti, quanta basterà forse a salvarlo dal cadere in vergognose, e della ragione de' nostri tempi, indegne utopie.

Avv. P. CAPEI,

(60) Se le fonti sono riferite parola per parola non vi è segno. Se unicamente nel fondo della disposizione lo accennano gli Uncini,

(61) Fu aiutato in parte dal Barkow prof. a Greifswald.

APPENDICE.

Il ch. sig. professore Carlo Witte di Breslavia, avendo osservato nel Quaderno 91 dell' Antologia ( luglio 1828) che io mi era proposto di render conto dell'Istoria ec, del Savigny, ha voluto rendere più utile questo mio lavoro coll' inviarmi una copia del Documento Aretino da me citato alla nota 38 pag. 3 9, e dal medesimo diligentemente esaminato nel passar che fece per Arezzo nell'anno 1820: copia assai più corretta che non quella già pubblicata dal Muratori Antiq. Ital. Vol. III. an. 752. Ed io mi faccio un vero piacere di darla in luce qui separata, tale quale egli me la invia con gli errori notati della edizione Muratoriana e i luoghi paralelli, persuaso che pel dono di un così prezioso cimelio saranno in un con me gratissimi all'illustre profess. di Breslavia il Savigny e i lettori tutti del nostro Giornale.

[ocr errors]

t

Sagrilegio proximum esse, nedum Sanctorum, verum etiam quorum libet hominum sepulcrorum violationem nemini iurispeS (deest)

non est

tatum

rito venit in dubitum (sic); potestatemque eius loci, si hoc vindicare neglexerint (sic) infamia laborare. Est in Codicis libro

L. 3

nono; titulo De sepulcro violato: Si quis sepulcrum laesurus at

tigerit locorum iudices si hoc vindicare neglexerint, non minus poenae nomine (lezione notevolissima, veď?! Cod. Teod IX 15 2 e Gotofrivi nota infamiae, quam xx librarum auri in sepulcrorum violatores P. 150)¿ in quo sepulcrum statuta damnari. Praeterea locus ipse, quo res sepulcri repo

[ocr errors]

(L. 2)

nitur pubblicatur, ut in eodem titulo: Et si forte detractum ali

asportasse

quid de sepulcro ad domum eius villamque vectum reperietur, villa, sive domus, aut aedificium quodcumque erit, fisci juribus vendicetur. Ergo Senensis episcopus non potest petere jura Ecclesiae non suae, praesertim cum neglexisset dare vindectam, et ob hoc infamia laboraret cum etiam in eo quod ratum habuit, (L 124 De solut).

A

mandasse intelligitur, ut in Digestis: Ratihabitio mandato aequi

paratur.

Com

Item ratihabitionem etiam in maleficiis locum habere; valet ergo idem, jubere maleficium, et ratum habere post quam factum est. Satis autem habet ratum, qui in Ecclesia cui praeest, sacrilegio rem ablatam tenet. Item in VIII libro Codicis legitur: (LC. Unde vi) ta

nerit

cia

Si quis in tantam furoris pervenit audaciam ut possessionem

cou

rerum apud fiscum, vel apud quoslibet homines costitutarum (così il Cod. Teo, IV 12 3)

ante eventum judicialis arbitrii violenter invaserit, dominus quidem constitutus possessionem quam abstulit restituat possessori, et dominium eiusdem rei amittat. Sin vero alienarum rerum pos

ea

sessionem invasit, non solum eam possidentibus reddat, verum

etiam extimationem earundem rerum restituere compellatur. Quod autem haec quaestio procedere debeat, nonus codicis liber testatur, titulo Ad Legem Juliam de vi publica et privata: Si

et

quis ad se fundum vel quod libet alium (sic) asserit pertinere

a

[ocr errors]

ac restitutionem sibi competere possessionis putet inter cetera: - Quod si omissa appellatione vim possidenti intulerit, ante

calumuniae

omnia violentiae causam examinari praecipimus. (la 37 De vi)

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Digestorum concordat, ut prius de criminali disceptetur. Quod

babet

autem inscriptum habetur, datam fuisse sententiam, ut sacra

ita

mentis pars ista se tueretur, et per Senenses remansisse, habe(L. 12 §. 2.)

tur in quarto libro Codicis, Titulo De rebus creditis, generali

[blocks in formation]

ter de omnibus juramentis intercedere, si judex appellationi prae

ei

a parte ante

sidens bene quidem illatum jusjurandum, non recte autem recusatum pronunciaverit, res secundum quod judicatum est, permanebit,

LITTA. Famiglie Celebri Italiane. Milano.

La grande e splendida impresa del conte Litta, della quale non si era ancora tenuto discorso in questo giornale, potrebbe offrirsi ai lettori o come un bel monumento storico o come un'occasione di meditar le teorie sociali che dal cumulo de' fatti naturalmente derivano. Ma avanti di cimentarsi o nella prima parte che è della critica, o nella seconda che dovrebbe essere di prudenza civile, reputiamo pregio dell'opera esporre l'ordine e lo scopo morale del lavoro, facendo anco in qualche modo presentire le questioni che si offrono alla mente a chi si volga a consideIa rlo con qualche poco di filosofia civile. Se poi avrò tempo ed abilità da ciò, in altri articoli prenderò ad esaminare in particolare qualcuno de' fascicoli del Litta; ma frattanto non intendo addossarmi alcun obbligo per l'avvenire.

Due specie di pregiudizi si sono opposti a mio credere alla maggior considerazione, che mi parrebbe dover meritare l'opera del Litta, dalle persone che hanno a cuore lo studio delle cose italiane. Difatti sono alcuni i quali, prendendo regola dal passato, reputano le opere genealogiche argomenti di aristocratica vanità, e però secondo la diversità dell'affezioni o le spregiano anco avanti di esaminarle, o esaminatele si dolgono di non trovarle servili. Altrí poi vi sono i quali valutando soltanto un certo modo moderT. XXXIII. Gennaio.

[ocr errors]

no di ridurre la storia a forme astratte, son portati pinttosto a considerare il movimento generale delle nazioni che le notizie particolari della vita degli individui. A persua❤ dere i primi basterebbe il far loro conoscere il metodo e lo scopo dell' opera; bisognerebbe poi far capaci i secondi di qual peso sia nella storia l'aristocrazia italiana, e per quali caratteri propri essa vada distinta dalle aristocrazie delle altre nazioni. Sarebbe anco questa l'occasione naturale di dimostrare, che mal si presume conoscere la storia morale del mondo per formole generali senza lo studio dei par. ticolari; poichè l'indole propria delle astrazioni porta che sieno sempre vaghe, incerte, inesatte, talchè allora soltanto riescano utili segni quando si conoscono i particolari onde sono estratte. Ma cotesto argomento, che dispiacerebbe a molti, si vuol tralasciare per attenersi soltanto alle due prime parti.

L'opera del Litta è composta di una serie di fascicoli, in ognuno de' quali si prende ad illustrare una delle famiglie celebri d' Italia. Contengono questi fascicoli gli alberi genealogici, le medaglie, i ritratti, le monete, ed i più importanti monumenti d'arte che servono alla storia delle famiglie. La curiosità dell'erudito può cavarsi molti gusti nelle tavole e nei rami che accompagnano ogni fascicolo, e mi pare che anco il buon uomo ci si possa divertire. I fascicoli sino ad ora pubblicati ascendono a 19 e costano in tutto 350 franchi, ma chiunque voglia avere i fascicoli di una o due famiglie soltanto, senza dare il nome all'opera, il può liberamente. Il perchè ho creduto far cosa grata ai lettori riportando in fine del presente articolo la lista de'fascicoli pubblicati coll'indicazione del prezzo di ciascuno di essi. Da quella i lettori rileveranno eziandio non essersi legato l'autore all'obbligo di seguire alcun ordine alfabetico nelle sue dispense. Il che vuolsi creder fatto per ottime ragioni

Negli alberi genealogici sotto al nome di ciascun individuo l'A. pone succintamente la biografia, e ne dà quel giudizio che ogni uomo dabbene dopo la cognizione de'fatti vorrebbe pronunziare. Potrei riferire i giudizi intorno ai

« PoprzedniaDalej »