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de' Regali, il restante del metallo sia tenuto per patrimonio di private persone, le quali abbiano il dominio de' fondi medesimi (a). Quindi convien notare, se un pupillo ne' suoi beni avesse qualche miniera d'oro, o d'argento, non sia lecito, nè permesso al di lui tu tore di farne la vendita,' previo il decreto del Giudice, per la ragione appunto che simili metalli vengono considerati spettanti alla facoltà del medesimo, che è padrone del fondo: anzi di più si sostiene, che si possa assegnare per dote un fondo, nel quale appunto si diano tali miniere (b). In questo particolare ancora vien ricusata la dichiarazione della Bolla d'oro, la quale le miniere dell' oro, e dell' argento concede per riservate e privilegiate agli Elettori dell' Impero, perchè s'intende, che i detti Elettori godano dette miniere senza il peso della decima (c).

5 Si devono però aver presenti le Leggi municipali de' Principi per non ingannarsi in materie simili di miniere, poichè talvolta per giusta ragione colla loro sovrana autorità ponno aver ordinato statuti particola ri concernenti un tal proposito. Quando poi venga costitaito l'usufrutto sopra un gregge di pecore, si considerano allora appartenenti all' usufruttuario i parti, il latte, le lane, ed altri frutti simili, che si ricavano dalle pecore; restando però riserbato al Proprietario il parto così detto ancilla, il qual termine importa il primo parto di, femmina, che dovrebbe servire al predetto usufrutto (d).

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6. Si estende ancora di più la possanza del fiuttyario, potendo il medesimo affittare, o vendere il suo usufrutto. Imperciocchè tanto la vendita, che l'affittanza porta utilità. Un riflesso però notato dalla Legge deve farsi, che col vendere, o locare l'usufrutto non s' introduce nuovo usufrutto, mentre non si dà servitù di servitù.

(a) Tex. in l.sed si pecunia can 1. seq. ff. de reb. eorum qui sub tutela. (b) Tex. in d. 1. divortio §. si vir in fundo ff soluto matrim. (c) D. Heuning. Geod. in consilio 2. de argent. fodin. n. 9. (J) L. foetus f. eod. & §. in pecudum sup. de rer. divis.

7 Procede la medesima ragione ancora quando con precario alcuno avesse concesso o donato l' usufrutto, e si crede che ritenga ancora il diritto dell' usufrutto (a); e che lo possa fare ancora contro voglia del Proprietario, colla clausula però del jus personale dell' usufrutto a se riservandolo, e colla condizione ancora, che detta comodità di raccogliere i frutti"," venduta o ceduta all' altro, resti estinta in caso della morte dell' usufruttuario medesimo (b), non del cessionario. Codesta facoltà, che spetta al fruftuario, di godere de' frutti di qualche proprietà a lui con simile titolo pervenuta, viene però dalla Legge con alcune. appendici circostanziata: e primieramente, quantunque il medesimo, o altri a suo nome siano padroni dei frutti predetti, ciò si deve intendere in vita dello stesso, mentre se portasse il caso che morisse essendo i frutti maturi, ma non ancora raccolti, non passano essi in poter dell' erede di detto usufruttuario, ma bensi si devolgono al Proprietario (c). Similmente non deve figurarsi l'usufruttuario (come di spesso accade) perchè abbia acquistata qualche pingue facoltà di beni stabili da godere, di fare in essi delle novità a suo capriccio, mentre deve quelli godere arbitrio boni viri, avendone una cura diligente, ed usando ogni attenzione affinchè deteriorati non vengano; e non gli è lecito pure far taglio degli alberi fruttiferi, nè meno di quelli che pajono infruttuosi, e che siano troppo ombrosi, per non diminuire le rendite provenienti dai medesimi (d): che anzi è tenuto ed obbligato farne piantar de' novelli per sostituire i disseccati (e).

8 Le spese, che si vanno facendo nella proprietà la quale gode l'usufruttuario, se appartener dovessero al Proprietario, una cosa assai biasimevole giudicata

(a) L. arboribus S. usufru&. ff. eod.

(b) L. necessario §. fin. ff. de peric. & comm. rei vend.

(c) S. is vero sup. de rer. divis.

(d) D. 1. item si fundi in princ. ff. eod. & d. 1. æquissim. ff. eod. (e) D. 1. fœtus & 1. ægri ff. eod. & §. sed si gregi, sup. de rer. divis. *

sarebbe appresso chiunque; essendo naturale, che quel-, lo che il comodo ne risente, debba averne anche il peso, appartenendo perciò ogni frutto all' usufruttuario il medesimo senza verun pretesto sarà tenuto alle spese occorrenti nel fondo (a),

9 Anzi se per negligenza e dapoccaggine tralasciasse il medesimo di far quanto occorresse per ben tenere a proprietà, vien dalla Legge scacciato dal suo usufrutto, restando privato in figura uno che non faccia il suo dovere nello stabile, e che nè meno se ne serva colla dovuta osservanza (b); mentre avea l'obbligo di farne l'uso arbitrio boni viri, e come un padre di famiglia è solito procurar ogni bene nella sua casa (c). Questa dottrina però vien limitata in ordine alla quantità delle spese predette sopra le proprietà fatte, o da farsi. Primieramente circa il più o meno; imperciocchè una spesa moderata e mediocre si giudica poter appartenere all' usufruttuario: quando poi fosse eccedente, a questa dovrà soccombere il Proprietario (d; dove anco dichiarasi, che il fruttuario sia obbligato di mantenere e conservare il teggiame del fondo, ed occorrendo per tal oggetto alcun dispendio, egli sia obbligato a spendere; ma se si pretendesse di più, dovrà esser a carico del Proprietario (e): e se ne rende anche la ragione, imperciocchè un dispendio modico e conveniente non viene considerato, se non relativamente ad un utile temporaneo e limitato nella percezione de' frutti; ed all'incontro una spesa notabile e grande, poichè riguarda l'utilità durevole del fondo, così presumesi che questa debba farsi dal Proprietario, di cui ragione è durevole la proprietà medesima. Quale spesa poi debba chiamarsi tenue, o grande, ciò dipende dalla cognizione del Giudice, il quale considerate le

(a) Text. in d. 1. usufruct. legato in fin. ff. eod. & c. qui sentit. &c. (b) Glos. sing. in 1. damni infe&i §. ei, cujus in verb. quia reficiendi ff. de damn. infect.

(c) L. cum fru&uarius ff. eod. (e) Paul. de Castr. ib.

(d) L. hactenus.

circostanze, la qualità è quantità de' beni, saprà rego larsi (a).

10 Finalmente è fuor d' ogni dubbio, che ogni censo, decima, e tributo appartengano all' usufruttuario per ragione de' fondi, sopra de' quali ne sia stato costituito tale; e la regola generale della Legge si è che ogni peso reale che dipende dalla roba, o per occasione di roba, il tutto appartenga al fruttuario (6). XV.

I

CAPITOLO

Quando, ed in che modo termini l' Usufrutto.

SOMMAR 1 0.
ARIO.

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Termina l' Usufrutto con la vita; e se sia trasmis.

sibile.

Termina per la Servitù della pena, e per la massima diminuzione del Gapo.

3 Quando termini per la professione in Religione: si distingue.

4 Della terminazione quando l'Usufruttuario diventa padrone della proprietà.

5 Se si perda per la cessione, che se ne faccia ad un altro; e se questa cessione si possa fare, e come.

6 Quando si perda per il non uso, ovvero per l'uso più ristretto.

7 Della perdita per la perenzione, o mutazione totale. 8 Se si perda per la deteriorazione.

9 Quanto duri l'Usufrutto lasciato ad una Città, Ο ad un altro corpo universale.

Te

ermina l'usufrutto colla vita dell'usufruttuario essendo di sua natura servitù personale, che si finisce colla persona (c), e non si trasmette a' successori,

(a) Glos. in d. 1. hactenus in verb pertinent, ante fin. ff. eod.

(b) L. quæro ff. de usufru&t. leg.

(c) Ut hic & l. 3. §. fin. f. eod. & c. privileg. de reg. jur. in sexto

a

tal segno che alcuni credono, che quando anche debba trasmettersi agli eredi, nondimeno resti viziata tale disposizione alterativa, ovvero che diventi usufrutto causale ed altri negando questa opinione, credono, che resti ne' suoi termini d'usufrutto formale, che importa servitù, ma che non s'estenda più che al primo erede (4). Si crede però, che in ciò non si dia una regola certa e generale, e che il tutto dipenda dalla volontà del disponente.

2 Parimenti termina colla morte civile (b), la quale (secondo le leggi civili era frequente) per quella servitù, che dicesi della pena, ovvero per quella nominata massima diminuzione del capo. Bensi oggi o in niun modo, o molto di raro si dà questo caso; mentre è solamente in pratica solito di ciò disputarsi nel caso di quella morte civile, la quale risulta dalla professione in qualche Religione incapace anche in comune: come per esempio, sono i Minori Osservanti, i Cappuccini, e simili; attesochè quando la Religione sia capace in comune, in tal caso resta chiaro che la capacità de' Religiosi in particolare non cagiona questo effetto, potendosi l'usufrutto compatibilmente per la persona del Religioso pigliare dalla Religione, ovvero dal Monastero, nello stesso modo che nella materia tideicommissaria si dice della capacità de' Religiosi professi di succedere anche in que' fideicommissi, i quali abbiano un tratto successivo, ed una perpetua durazione, perchè il godimento sarà per la vita del Religioso (e).

mune,

3 Quando poi la Religione sia capace anche in coin tal caso ancorchè alcuni credano che l'usufrutto non termini, ma passi a' successori ab intestato del Religioso professo: nondimeno si crede più comune l'opinione, che l'usufrutto termini come in caso di morte, per cessare la capacità del possessore: quan

(a) D. 1. antiquitas c. eod.

(b) D. 1. corruptionem in fin. c. de usufruc

(c) Card. Deluga nel lib. 10, de' fideicom, nei disc. 6 eeseg.

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