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benchè non sia cognito il padrone legittimo, ad esempio delle robe mobili, cioè nel corso di 10, 0 20. anni ().

In terzo capo vien limitata, perchè nella prescrizione di servitù si ricerca, che il prescrivente abbia usato il jus di servitù con animo ed intenzione, che anche contro la volontà del padrone s'immaginasse di potersi servire di quel diritto di servitù con ragioni è fondamenti, e non per titolo d'amicizia o famigliarità; mentre per mezzo di questi vocaboli in niun conto verrebbe a prescrivere la servitù (b); il che verrà comprovato dagli atti, che alcuno facesse nel fondo del vicino, da' quali venga concepita l'intenzione ed idea dello stesso; imperciocchè si danno certi atti, i quali qualcheduno eserciterebbe nel fondo di chiunque vicino; ed all' incontro ne sono d' altra specie, i quali non si farebbero da veruno, se a se stesso non vedesse competere la servitù, come per esempio nel tagliare la siepe, affine di poter entrare nel fondo medesimo del vicino (c).

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15 In quarto luogo, un altro requisito necessario in chi vuol prescrivere la servitù si considera la buona fede, la quale consiste cioè, che il prescrivente abbia sempre tenuto di certo e di sicuro, di poter avere un tal diritto di servitù (d) (e). I Giuristi però fanno distinzione tra la buona e mala fede. La prima altro non significa, se non che, come si è detto di sopra, alcuno abbia creduto a se competere un simile diritto, nel qual pensiero siasi sempre mantenuto con sincerità, e senza lesione veruna della coscienza; all'incontro la mala fede abbraccia e dipende

(a) L. fi ibi, bono initio, & in fin. I. fin. C. de præscr. long. remp. (b) L. fin. cum ibi not. ff. quemadmod. servit. amitt. & l. qui in re familiaritatis ff. de acquir. possess.

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(c) Vide Bart. post glos. in d. 1. 1. §. hoc interdi&o n. 9. ff. de itin. actuq. privat.

(d) Bart. in l. 1. § hoc interdicto ff. de itin. actuq. privat. (e) Not. glos. & DD. in d. 1. fin. fl, quemad, serv. amitt.

da una tacita cognizione e notizia, che la servitù veramente non sia ragionevole, nè appartener possa alle sue furtive pretensioni: e così ancora dalla legge canonica in niun tempo viene approvata la prescrizione con mala fede: Viene però limitata questa regola in alcuni casi, come quando non consta evidentemente di questa mala fede, ma vi sieno solamente delle presunzioni; mentre in tal caso non si può allegare detta presunzione di mala fede, essendo trascorso il tempo di 30. anni (a) (b)(c). Un'altra questione nasce tra Giu risti, se in caso di dubbio ed ambiguità si debba presumere di buona fede, ovvero all'incontro, e come ciò debba esser documentato; e la comune opinione è, che si debba distinguere: imperciocché o che alcuno possiede con titolo, ed allora vien presunta la buona fede (d); ed in tal caso la parte avversaria, che allegasse la mala fede, dovrà ciò provare con ragioni è documenti efficaci (). Se poi un tal possesso si desse senza titolo, allora regolarmente vien presunta la mala fede: laonde ancorchè venisse provato l'uso della servitù, ciò non ostante non resterebbe dichiarata, nè presunta la buona fede, quando di più non vi fossero altre prove per istabilirla tale (f). E la ragione di questo, come abbiamo accennato di sopra, consiste che ogni fondo, ogni stabile, o proprietà per via di presunzione e della legge vengono in se stessi considerati liberi, ed indipendenti da qualunque peso e servitù perilchè ognuno deve sapere, che a se stesso non appartiene verun diritto ne' beni altrui; e perciò affinchè resti esclusa la mala fede, il prescrivente, oltre l'uso della servitù, dovrà ancora di più addurre altre prove e ragioni, come per esempio, d'avere

༈་་

(a) L. fin. in fin.

(b) Bart. unde vi.

(c) Capol. de serv. urb. præd. c. 20. n. 1. in fin

(d) L. penult. C. de evic.

(e) L. verius ff. de probat.

(f) Bart, in d. l. fin. & DD. in d, t. 2. C. eodem

spesse volte sentito da' suoi parenti e vicini, che una tal servitù fosse dovuta al suo stabile, o di cui n'era pubblica fama e opinione: imperciocchè ciò comprovato apporterebbe giusti motivi di credenza, per cui anche verrebbe la buona fede presunta (a) (b).

16 Finalmente per compimento di questa dottrina assegnano i Giuristi un altro requisito necessario alla prescrizione, cioè l' uso continuato, ed il legittimo corso di tempo dalla legge prescritto: sopra di che vengono dai medesimi insegnate alcune differenze di servitù.

17 Primieramente si nomina quella servitù, la quale dicesi che abbia la causa continua e perpetua, e tale ancora sia il di lei uso ed esercizio: come per esempio la servitù degli acquedotti, poichè l'acqua di sua natura mantiene sempre il corso; similmente l'altra di poter metter travi ne' muri del vicino, ed altre simili, le quali non hanno bisogno dell' opera ed industria di veruno, mentre una volta che sieno formate e stabilite, sono sempre durevoli, ed essendo stata locata una trave e colmarezza nelle muraglie del vicino, non n'abbisogna altra opera, ně fatica acciò si mantenga stabile nel muro medesimo.

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18 Un'altra sorte di servitù si chiama quella, la quale ha la causa quasi continua, e quasi perpetua, la quale ha di continuo bensì il suo uso, ma non attualmente, sebbene l'abbia in potenza, come per esempio, la servitù di rivolgere il grondajo: imperciocchè quantunque l'acqua non venga sempre divertita nel tetto del vicino, per la ragione che non sempre dal cielo cade la pioggia; ciò non ostante però non vi bisogna opera umana, ma è sempre atta questa servitù a poter essere esercitata senza verun fatto, bastando al suo uso che venga la pioggia, mentre allora correrà l'acqua pel suo canale diversorio (e).

(a) Vide Capol. in d. cap. 20.

(b) Vide Bald. in teact. præscr. in 2. p. 4. part. principalis in 1. g n.11. (c) L. foramen, ff. eod.

19 Pertanto d'intorno codeste due specie di servitu comunemente i Legisti assegnano il tempo per la prescrizione, dichiarando che questa divenga validata dal corso di 10. anni fra le persone presenti, e dallo spazio di 20. fra le persone lontane (4). Viene però limitata questa dichiarazione, trattandosi delle cose Ecclesiastiche, mentre affinchè resti convalidata la pr.scrizione di servitù ne' fondi della Chiesa, sempre si rende necessario il tempo continuato di 40. anni (6) ().

20 Altre specie di servitù vengono notate da' Legisti, le quali si dice, che abbiano una causa discontinua ed interpolata, la quale non sia sempre in uso, mè in atto, nè in potenza, ma all'incontro vi si rende necessaria di continuo l'operazione e fatto della persona per mantenerla nel detto suo uso ed esercizio; in tal guisa, e sotto questa specie si comprendono quelle servitù, che si nominano di passaggio, di påscolo, di cavar acqua, ed altre simili, le quali si dicono di causa discontinua, perchè l'uomo non può sempre andare a cavar l'acqua, ovvero far pascolare ii gregge.

21 Parlando poi sopra la prescrizione di questa specie di servità di causa discontinua ed interrotta, comunemente i Giuristi determinano, che non basta il corso lunghissimo di 30. o 40. anni, ma sia requisito un trascorso d'anni, di cui non siavi memoria (d).

22 La qual regola però in ordine alle servitù, le quali si dicono aver la causa discontinua, viene dai Giuristi considerata, che debba procedere trattandosi in materia delle servitù reali; ed all' incontro non esser valevole nelle servitù personali, come si dirà più avanti discorrendo dell' usufrutto.

(a) D. 1. 2. & ibi DD. C. eod.

(b) Innocent. & Canon. in cap. si diligent. de præscripts

(c) Bald. in d. traft. præs. in 2. par. quartæ par. principal. in 1.q. n. 6. (d) Secund. glos. & DD. in d. 1. servit. sup. verb. certam : & f. hoc jure §. duâus aquæ ff de agua quotid. & æstiva.

P. L

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In quali maniere possa finire la Servitù, éd
in quai modi ancora si possa perdere.

SOMMARIO.

Si estingue la Servitù per via di confusione, ò

traslazione di Dominio.

Si finisce per via di condizioni, le quali vengano verificate.

3 Termine, quando il feudo inserviente ritorna in potere del Padrone:

4 S estingue ancora la Servitu per via di pazienza, e di permesso.

5 Si perde anche la detta Servitu per cagione d' innondazione d acqua nel fondo inserviente.

6 Si toglie per causa eziandio di negligenza nel non sostenere il suo diritto.

7 Si perde parimenti per via di prescrizione

8 Diverso tempo si richiede alla prescrizione nelle Servitu di causa discontinua.

9 Limitazione circa le Servitu rustiche, ed urbane. 10 Vien limitata ancora circa i beni Ecclesiastici. 11 Cosa stabilisca la legge quando uno si serva intempestivamente, o pure si prenda troppa licenza.

L

In m

molte maniere può finire ed estinguersi la reale Servitù; e primieramente quando un fondo, il quale aveva annessa la servitur, venga in potere di quello, ch'era padrone dell' altro fondo, a cui era dovuta una tále servitù; e ciò i Legisti nominano un modo di traslazione di dominio, in maniera che quella proprietå, ch'era spettante a due persone, sia venuta in

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