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La medesima ragione cade sopra l'enfiteuta, il quale nel modo stesso del vassallo può formar servitu nei fondi entiteutici colla suddetta estinzione però di detta servitu, nel caso che detti beni ritornino in mano del padrone, restando terminata e finita l'ènfi teusi (a).

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6 Similmente il Principe, ed il Senato possono concedere ad un privato che faccia condur l'acqua per luogo pubblico, senza incomodo però e pregiudizio comune (b)

7 Si ricerca da' Giuristi, se il marito abbia la podestà di formar qualche servitù reale ne' beni o fondi dotali della moglie.

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E parimenti se l'usufruttuario aver possa una simile facoltà circa il formar servitù re' fondi, ne' quali sia stato costituito usufruttuario; ed abbenchè vi siano alcune differenze, la comune però viene ammessa, che il marito, quantunque sia il padrone della dote non ha però il dominio libero sopra d'essa, e perciò non è in sua podestà di formar delle servitù in beni dotali; e quando lo facesse, vien dalla legge dichiarato di nullità (c). Nel medesimo concordano dell' usufruttuario, il quale può bensi render in miglior grado l'usufrutto, ma non metter, nè indurre in esso una deteriore condizione (d).

8 In ordine a chi possa aver la Servitù reale, brevemente si risolve, che ognuno, il quale abbia la podestà d' imporre servitù in uno stabile, maggiormente ancora può acquistarla: laonde tutti quelli, i quali so no padroni de' beni, ponno ancora acquistar servitù sopra di essi, essendo comune la regola, che ciascuno può rendere in miglior condizione il fondo, e non all' incontro; e così il Feudatario ed enfiteuta possono

(a) L. 15. cui §. fin. quemadmodum servit. amitt. &c.

(b) S. si quis a principe ff. de quid in loco publico

(c) Bald. in d. L., & in provinciali C. eod.

(d) Vide Capol. de servit. urb. præd. c. 14.

ottenere servitù reale ne' beni feudali ed enfiteutici (a). 9 Anzi di più, quello il quale non ha la facoltà di formare servitù nel fondo, può all'incontro conseguirla, come il marito ed il padrone d'una proprietà, nella quale un altro vi abbia l'usufrutto (b).

I

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In quali maniere venga formata la Servitù,
e come si possa acquistare.

SOMMARIO.

Ogni fondo si presume libero nel suo principio. 2 Se alcuno pretende, aver servitù in qualche luogo, cio deve provare.

3 Qualunque proprietà in dubio si presume libera. 4 La Servitu viene stabilita, o acquistata per mezzo della prescrizione, ma non si dà per legge naturale.

5 Vien limitata la presunzione in certe circostanze. 6 La Servitu si costituisce per via de' contratti, nelle ultime volontà.

Per forza di sentenze, e consuetudine.

8 Per via di prescrizione.

9 Della Servitu affirmativa, e negativa.

10 Quali condizioni si ricerchino per la prescrizione della Servitù.

II Quando s'intenda che alcuno acquisti il qua i pos. sesso di servitu negativa ed anche affermativa.

12 Differenza di Servitù affermativa.

13 Per quali motivi possano rendersi invalidi tanto la prescrizione, che il quasi possesso.

14 Alcune eccezioni circa detto particolare.

(a) Ut est text. in d. §. quid ergo.

(b) D. L. sed si quid §. fin. ff. de usufrut.

15 Circa il requisito di buona fede.

16 Circa il requisito alla prescrizione, cioè dell' uso, e corso di tempo.

17 Della Servitu, qual si dice aver la causa continua. 18 Di quella di causa quasi continua .

19 Quanto si ricerchi per la loro prescrizione.

20 Della Servitù di causa discontinua, ed interrotta. 21 Quanto tempo sia necessario prescriversi .

22 Corre la regola solamente nelle Servitù reali, e non personali.

I

La Legge considera ogni stabile e proprietà esen

te e libera da qualunque servitù, a cagione che ogni cosa regolarmente persiste nel suo stato libero, e nella sua prima origine e principio indipendente da ogni peso ed aggravio (a),

2 Quindi se alcuno volesse asserire esser a se dovuta una servitù nel fondo del vicino, ciò dovrà legalmente documentare, non essendo sufficiente la presunzione senza prove e ragioni (b),

2

3 Così similmente trattandosi di proprietà, che sia in dubbio di libera o non libera, soggetta, o nò a qualche servitù, per via di presunzione non pone la legge determinazione veruna intorno alla soggezione di detto bene stabile, venendo anzi dichiarata allodiale e libera, e non feudale.

4 Codesto termine di feudale servitù e dipendenza non procede regolarmente da cagion naturale e primaria, ma all' incontro vien costituita o per imposizione, ovvero stabilita per forza di prescrizione (c)

5 Benchè però da' Giuristi venga comunemente concordato non doversi giudicare in materia di presunzio

(a) D. L. altius, & 1. si in ædibus C. eod.

(b) Ut notat. in 1. sive possidetis C. de probat.

(c) Ut notat. in 1. si usufru&t. Alc. & Bald. in cap. cum omnes n. 21. ext. de constit,,

ni, quando queste non siano con chiare prove ed eff caci argomenti consolidate; ciò però non ostante ponno avvenire certi casi particolari, quando e ne' quali la presunzione prevalga: come appunto si verifica nella sentenza di Salomone data definitivamente nelle controversie sopra il fanciullo di quelle due donne, da ciascuna preteso per suo figliuolo, per esser in tali circostanze la presunzione non lieve, ma di sommo e rilevante momento (a).

6 Venendo adunque al particolare, secondo i Legisti, ed il Sig. Dottor Cipolla, in varj modi si può costituire la reale Servitù; ed in primo capo si costituisce in vita tra le persone per mezzo de' contratti stipulazioni, patti, e convenzioni, compre, vendite, o simili negozj (b). In secondo capo vien formata codesta servitù nelle ultime volontà e disposizioni per via de' Testamenti, o Codicilli; come per esempio, quando un testatore obbliga e condanna l'erede a non fabbricare più alta la casa, acciò non venga ad oscurare quella del vicino; ovvero quando ancora obbliga il medesimo erede a permettere che il vicino possa postare nel muro co' travi, e simili casi (c).

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7 Ancora per forza di sentenze, o di consuetudine si suole stabilire la servitù,. di cui si discorre. Per via di sentenza, ne parla la Legge trattando dell'usufrutto. Ed in ordine a farsi per modo di consuetudine, comunemente i Giuristi, col Misingerio; come per esempio, se per usanza di qualche luogo sia stato introdotto, che un vicino possa aver il passaggio pel fondo d'un altro contiguo; oppure che non si possa fabbricare ed alzar le case e muri più d'una certa determinata altezza, affinchè non restino offuscate quel

(a) Ut in c. afferte mihi gladium, de præsumpt. & originaliter in lib.3. Reg. c. 3.

(b) Vide Capol. c. 19. de serv. urb. præd. & text. est cum glos, inst. de servit. Spen. & fin.,

(c) Vide Capol. ibid.

le de' vicini medesimi, cosicchè una tal regola in certi paesi si osserva (a).

8 Finalmente mediante la prescrizione vien costitui ta questa servitù (b). Si ricercano però varj requisiti, affinchè venga la prescrizione dichiarata tale, e per l'effetto, che s'intenda dover avere in ordine allo stabilimento di servitù reale.

9 E primieramente, secondo la comune de' Legisti, come abbiamo accennato innanzi, si considera la servitù o in rome affermativo, ovvero negativo: come per esempio, se si tratti di servitù negativa, cioè di non poter innalzare muraglie, acciò non venga tolto il lume e la veduta alle case del vicino; ovvero che sia la vertenza sopra una servitù affermativa, la quale si dà colla facoltà che alcuno possa transitare per un fondo d'un vicino, ed eziandio permesso gli sia di metter travi e colmarezze nelle muraglie della sua ragione dominicale.

to Un'altra dottrina, secondo i Giuristi, si deve premettere che siccome abbiamo detto di sopra, acciò resti prescritta la servitù, vi sono necessarie alcune condizioni, così primieramente si ricerca il possesso, o quasi possesso della servitù; con questa differenza, che il possesso requisito alla prescrizione riguarda le cose fisiche, reali, e corporali; all'incontro il quasi possessa le incorporali: di modo che non potrà mai procedere, rè verificarsi la prescrizione di servitù in robe reali senza il predetto possesso, e nelle incorporali similmente senza il quasi possesso (c). Descritte brevemente queste cognizioni, potremo con ogni facilità comprendere la sostanza, di cui si tratta.

II Imperciocchè se parliamo di servitù negativa, come di non poter alzare, ec. in queste si conseguisce il quasi possesso per un atto solo proibitivo, e con la

(a) L. 1. §. pen. & ibi glos. & DD. ff. de aqua pluvia arcend. (b) L. 2. C. eod. & 1. si quis diuturno ff. si servit. vindic,

(c) Cap. sine possessione, de regul. juris in 6.

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